- Carta d’identità valida per i cittadini lussemburghesi, passaporto valido per i cittadini stranieri;
- Certificati di residenza e di stato civile recenti per ciascuno dei partner che attestino che essi hanno una residenza legale comune;
- Dichiarazione sull'onore, firmata dai partner dinanzi all'ufficiale di stato civile o a un notaio, in cui si attesti che non sussiste tra loro alcun legame di parentela o di affinità che costituisca un impedimento legale alla registrazione dell'unione;
- Prova del loro stato civile mediante una copia integrale recente del loro atto di nascita.
Per le persone divorziate:
- La copia integrale dell’atto di matrimonio sciolto recante menzione del divorzio o la copia integrale della trascrizione del divorzio.
Per le persone vedove:
- L'atto di morte o l'atto di nascita del coniuge deceduto in cui sia menzionato il decesso.
Per le persone che non dispongono di un atto di nascita rilasciato da un comune lussemburghese:
- Un certificato che attesti che nessuna delle due persone ha registrato un'altra unione con un'altra persona. Tale certificato può essere richiesto tramite posta indirizzata a: Cité judiciaire, Bât. CR, Parquet Général, Service du répertoire civil, L-2080 Lussemburgo (tel. 475981-341). Un modulo di richiesta è allegato alla presente.
Per le persone che hanno già stipulato un'unione civile prima del 1° novembre 2010:
- Un certificato recente del Registro civile che attesti lo scioglimento dell’unione dichiarata;
- Certificato rilasciato dall’autorità straniera competente che attesti che non sono legati da un’unione registrata o da un’altra forma di convivenza contratta all’estero, per i cittadini stranieri. In mancanza di tale documento: un certificato di usanza rilasciato dalle autorità straniere competenti secondo cui le persone soddisfano i requisiti per contrarre matrimonio secondo la legge del loro paese d’origine e tale legislazione non prevede un’unione registrata o una convivenza analoga;
- se del caso: prova dell’esistenza di una convenzione che disciplini gli effetti patrimoniali.
Tutti i documenti stranieri devono essere tradotti in francese, tedesco o inglese da un traduttore giurato (per gli indirizzi chiamare il numero 47 59 81 335), se del caso, legalizzati, qualora non provengano da un paese che abbia ratificato la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961.